E' possibile sostenere gli esami anche in una provincia diversa da quella di residenza?
Si,
i candidati che vorranno sostenere l'esame presso un Ufficio Provinciale diverso da quello di residenza non dovranno produrre alcuna documentazione aggiuntiva rispetto a quella normalmente prevista.
E' obbligatorio però sostenere tutti gli esami, sia di teoria sia di pratica, presso un unico ufficio provinciale in cui si Ú protocollata la domanda del Foglio rosa.
Quali sono i requisiti fisici e psichici per conseguire la patente di guida?
Per ottenere la patente occorre sottoporsi a due visite mediche di controllo del proprio stato fisico e psichico.
La prima visita va effettuata presso il proprio medico curante di fiducia, il quale dovrà compilare il Certificato Anamnestico nel quale dichiara eventuali patologie di cui si Ú affetti.
La seconda visita consiste in un controllo della vista e dell'udito effettuata presso l'ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale competente sul territorio, o da un medico inserito in particolari ambiti del Servizio Sanitario (medico militare, ispettore medico delle Ferrovie dello Stato ecc.).
E' possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi per il recupero dei punti?
No,
per iscriversi al corso Ú necessario essere in possesso della lettera del D.T.T. in originale che attesta l'avvenuta sottrazione dei punti, quindi Ú possibile effettuare solo un corso per ogni comunicazione ricevuta.
E' possibile conseguire la patente di guida per chi ha particolari disabilità ?
Per alcune particolari categorie di persone (mutilati e minorati fisici, coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici faccia sorgere dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida, ecc.), l'esame deve essere sostenuto davanti alle Commissioni mediche locali, costituite in ogni Provincia presso le Aziende Sanitarie Locali, il cui intervento può pertanto essere richiesto anche dal medico di cui sopra.
La patente di guida si ottiene superando un esame di teoria ed una prova pratica che deve essere effettuata su veicoli dotati di doppi comandi, fatta eccezione per i motocicli.
Gli esami sono effettuati dai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Â
L'esame di teoria può essere sostenuto a partire dal protocollo della pratica in Motorizzazione e comunque entro i 6 mesi di validità dell'autorizzazione.
L'esame di guida può essere sostenuto dopo 1 mese e 1 giorno dalla data di rilascio del foglio rosa (l'autorizzazione necessaria per esercitarsi alla guida su strada) ed entro i 6 mesi di validità di esso.
Per ognuna delle autorizzazioni Ú possibile ripetere una sola volta una delle due prove d'esame.
Sì, i titolari di patente di categoria A (motocicli) non possono, per due anni e comunque non prima di aver raggiunto i 20 anni di età , guidare motocicli di potenza superiore a 25 KW e/o di potenza specifica riferita alla tara superiore a 0,16 Kw/kg; tale limitazione può essere superata se si esegue una specifica prova pratica di controllo della capacità e dei comportamenti e si ha un'età non inferiore ai 21 anni. I titolari di patente italiana di tipo B (autovetture) non possono, per i primi tre anni, superare i 100 km all'ora sulle autostrade ed i 90 km all'ora sulle strade extraurbane principali.
Chi guida un veicolo (anche trainato o sospinto) senza aver conseguito alcuna patente (o dopo che essa Ú stata revocata) Ú punito con la sanzione di almeno euro 2.065. Il veicolo Ú inoltre colpito da "fermo amministrativo" (in pratica, viene sequestrato) per almeno tre mesi. Il proprietario del veicolo Ú inoltre colpito da una autonoma sanzione amministrativa di almeno euro 328. Le stesse pene, nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, si applicano per chi, in possesso di sola patente A, guida un veicolo per il quale Ú richiesta la patente B, C o D. Chi invece, essendo in possesso di patente B, guida un veicolo per il quale Ú richiesta la patente C o D, Ú punito con una sanzione amministrativa di almeno euro 131 e sospensione patente per almeno un mese; non si applica però il fermo amministrativo del veicolo (articoli 116 e 125 del codice della strada).
In caso di perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. In altre parole dovrà sostenere un esame teorico svolto a quiz ed un esame pratico di guida. Se gli esami di revisione avranno esito positivo saranno reintegrati i 20 punti iniziali. Se l'esito sarà invece negativo verrà disposta la revoca della patente di guida e la persona in oggetto per poter guidare dovrà conseguire una nuova patente.
Quando debbo indossare il giubotto catarifrangente?
I giubbotti e le bretelle riflettenti devono essere indossati, di notte o in condizioni di scarsa visibilità , dai conducenti dei veicoli fermi fuori dai centri abitati, si trovino sulla carreggiata o sulla corsia d'emergenza o su piazzole di sosta. Prima di uscire dallâ??auto, Ú obbligatorio metterli, anche per il passeggero che scenda per andare a posizionare il triangolo.
E' possibile utilizzare giubbotti o bretelle, di colore arancione, rosso o giallo, purchÚ marchiati "CE" e "UNI EN 471".
La sanzione varia da 33,60 a 137,55 euro con detrazione di 2 punti dalla patente. Se lâ??infrazione Ú commessa dai passeggeri non vengono sottratti punti.